Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Apprendistato. Con circolare n. 29 del 2 novembre 2011, a firma del Ministro Sacconi, sono stati forniti, alle Direzioni territoriali del lavoro, i primi chiarimenti operativi circa l'avvio del nuovo testo unico sull'apprendistato; in particolare vengono trattati il regime transitorio ed il nuovo regime sanzionatorio per le nuove tipologie di apprendistato previste dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011.
Lavoro notturno. Con lettera circolare del 14 settembre 2011, l’Amministrazione centrale comunica che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, per l'anno 2010, inizialmente previsto - con la Circolare. n. 15 del 20 giugno 2011 - per il 30 settembre 2011, è stato prorogato. Ciò è dovuto alla mancata definizione del Decreto previsto dall'articolo 4 dello stesso Decreto Legislativo n. 67/2011 e della relativa modulistica. La data di scadenza non è stata ancora fissata per cui si dovrà aspettare l'indicazione ministeriale.
Sgravio contributivo apprendisti. A partire dal 1° gennaio 2012, e fino al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%).Per il calcolo numerico dei dipendenti si ritiene opportuno ricordare che devono essere esclusi i soggetti in forza con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati ed i lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno considerati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti con lavoro intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.Lgs. n. 276/2003).La disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Attività ispettiva. La Direzione generale per l’attività ispettiva ha risposto ad un quesito della Direzione Regionale del Lavoro dell'Umbria, in merito alla applicabilità della prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 4, comma 7, della legge n. 689/61 (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 516,00 euro per coloro che non forniscono o danno scientemente errate o incomplete, le notizie richieste dall'Ispettorato del lavoro).La predetta Direzione ritiene che non sussistano motivi ostativi all'applicabilità della prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 4, comma 7, della legge n. 689/61, in quanto tale disposizione costituisce normativa inerente la materia lavoristica sulla cui applicazione vigila la Direzione territoriale del lavoro.Tale soluzione, peraltro, non trova accoglimento nei casi in cui il datore di lavoro riscontra la richiesta del Personale ispettivo fornendo notizie consapevolmente errate, in quanto in tal caso si verifica una consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste fomulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso.
Libro unico del lavoro. La Direzione generale per l’attività ispettiva, con interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al concetto di infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro. In particolare è stato richiesto se è possibile configurare l'infedele registrazione delle somme erogate quando tali registrazioni, conformi alle somme effettivamente erogate al lavoratore siano peraltro inferiori ai minimi sindacali in vigore.La risposta, negativa, trae dal presupposto che il legislatore, con l’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, non ha inteso sanzionare anche l’inosservanza dei minimi di trattamento economico spettanti ai lavoratori, in molti casi perseguibili con specifici gravami, ma la mera difformità tra le retribuzioni registrate sul libro unico del lavoro e quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti.
Lavoratori extracomunitari. L’Amministrazione centrale, con nota prot. n. 4773 del 28 novembre 2011, informa che a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.La nota ministeriale identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti "speciali" per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.
Fonte: Italia lavoro
Contributi alle assunzioni. Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'avviso - fissata al 31/12/2012 - verrà riconosciuto alle imprese:
- un contributo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
- un contributo di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/ (sito attivo a partire dal 30 novembre 2011, ore 10:00 a.m.). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.
Fonte: Fondazione studi Consulenti del lavoro
Lavoro nero. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha emanato il parere n. 26 del 23 novembre 2011, con il quale risponde ad un quesito in merito alla responsabilità, anche da parte del lavoratore, di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti non regolarmente assunti.
Fonte: Legge n. 183 del 12 novembre 2011
Contratto a tempo parziale. Con l’art. 22, comma 4, della legge sopra indicata, viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Libretto personale. Con l’art. 22, comma 9, della Legge suddetta viene cancellato il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo.
Fonte: Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti)
Ispezioni successive. L'articolo 11, comma 7, del Decreto legge, ha abolito la norma che prevedeva un limite di 6 mesi tra una ispezione e quella successiva.
Compilazione del libro unico del lavoro. L’articolo 40, comma 3, del Decreto legge, al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del LUL, modifica il comma 3, dell'articolo 39, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In pratica, “il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati prescritti, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo”. La norma, di apparente semplificazione, allo stato confligge con le disposizioni vigenti in materia contributiva che, imponendo al datore di lavoro di versare i contributi entro il giorno 15 dello stesso mese, pretendono, per la loro contabilizzazione, la preliminare elaborazione del LUL.
Rinnovo permesso di soggiorno. L'articolo 40, comma 3, del Decreto legge, al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ha modificato l'articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento del comma 9-bis.Pertanto, “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa”.
Sgravi fiscali per nuove assunzioni. L'articolo 2 del Decreto legge dispone che a partire dal 2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari all' IRAP pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne di qualsiasi età, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.
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