“A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento”.
In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro. Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011:
• è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore di valore complessivamente pari o superiore a 2.500 euro;
• l'indicazione della clausola di non trasferibilità e del nome o della ragione sociale del beneficiario è obbligatoria su tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2.500 euro;
• il cliente può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari di importo inferiore ad euro 2.500 e di moduli di assegni bancari, utilizzabili senza clausola "non trasferibile" esclusivamente per importi inferiori a 2.500 euro;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere regolarizzati dal portatore entro il 30 settembre 2011.
Restano invariate le altre disposizioni del d.lgs. 231/07, tra cui quelle relative:
- alla possibilità di trasferire denaro contante, libretti al portatore e titoli al portatore di valore pari o superiore a 2.500 euro tramite banche, Poste Italiane e istituti di moneta elettronica;
- alla necessità di comunicare alla banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario di un libretto di deposito al portatore, la data di trasferimento e l'accettazione del cessionario;
- all'imposta di bollo di euro 1,50 sugli assegni liberi;
- agli assegni emessi all'ordine del traente.