La Manovra Correttiva (D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017 in vigore dal 24.06.2017), all’art. 57-bis, ha introdotto un nuovo credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio (Gazzetta Ufficiale del 24/07/2018 pag 7 - 10, link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/24/170/sg/pdf ).
Tale credito d’imposta spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dall’iscrizione ad un Albo professionale, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti “incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative.
Per fruire del credito è però necessario che si tratti di un investimento pubblicitario “incrementale”, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell'1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall’anno 2018, ma si applica anche agli investimenti effettuati a partire dal 24.06.2017, data di entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 50/2017.
Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per le campagne pubblicitarie, in particolare in misura pari:
⇒in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
⇒per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Gli investimenti agevolabili sono quelli in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo), effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali). Sono inoltre agevolabili gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 limitatamente agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il beneficio sarà alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (link: http://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/adottato-il-provvedimento-del-capo-dipartimento-per-la-fruizione-del-credito-di-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali/).
Il modello previsto verrà utilizzato per presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare nell’anno ed avente carattere prenotativo e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, al fine di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.
La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e dovrà contenere:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascuno dei media previsti dalla normativa;
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente, con distinta evidenza degli investimenti effettuati sui giornali da quelli effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali;
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei media finanziati.
Per il 2018, primo anno di validità del bonus, la comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal 22/09/18 fino al 22/10/18, mentre, per l’agevolazione riguardante il periodo 24/06/17 – 31/12/17, dovrà essere presentata solamente la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, sempre entro il termine che va dal 22/09/18 al 22/10/18.
Il modello (Comunicazione e/o Dichiarazione) potrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal richiedente il contributo, da una società dell’eventuale gruppo societario oppure da un intermediario abilitato.
Il responso per il 2018 arriverà entro il prossimo 21 novembre, con pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ed indicazione dell’eventuale somma teoricamente spettante, in attesa della ripartizione definitiva dei fondi stanziati. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Le dichiarazioni sostitutive relativamente agli investimenti effettuati nel 2018 dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019.