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Il decreto Sblocca Italia, che contiene importanti disposizioni sull’autotrasporto, tra cui la tracciabilità dei flussi finanziari, con il divieto di pagamento in contanti delle prestazioni di autotrasporto entra in vigore.

La disposizione impone agli operatori della catena logistica dei trasporti di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per adempiere al pagamento di un contratto di trasporto.

In particolare, l’articolo 32 bis al comma 4, recita quanto segue: “al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.

In estrema sintesi:

  • Il committente non potra’ pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
  • Lo spedizioniere non potra’ pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura e non potra’ incassare la propria fattura dal committente in contanti
  • Il vettore non potra’ pagare il subvettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
  • Il vettore – il sub vettore – lo spedizioniere – non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall`ammontare della fattura
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