La comunicazione era prevista al punto 6 del suddetto provvedimento, per tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (decreto antiriciclaggio). Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre scorso, l'Agenzia ha stabilito che questo adempimento non è sempre obbligatorio, ma che potrà essere effettuato dall'Agenzia stessa, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC. INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti ( iscritti ad un albo istituito con una legge dello stato) presenti sul territorio italiano; l'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.
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