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Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce anzitutto che “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”. Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità. Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata: - per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare: 
 
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 
2) il luogo della prestazione;  
3) il giorno di inizio della prestazione; 
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione. 
 
Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015). Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
 
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero. 
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