L'obbligo riguarda i versamenti superiori a 1.000 euro, quelli a saldo zero o con crediti in compensazione aventi saldo finale maggiore di zero.
L'obbligo scatta anche per gli eredi di titolari di partita IVA, per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA e per l’affitto di azienda da parte dell’imprenditore individuale, cioè per quei soggetti esclusi dal precedente obbligo del versamento telematico. Più precisamente il citato art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014, concepito con la finalità di ridurre i costi di riscossione fiscale, ha stabilito che i versamenti previsti dall’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 (ad esempio l’IRPEF) devono essere eseguiti esclusivamente:
I soggetti non titolari di partita IVA possono continuare ad utilizzare il modello F24 cartaceo per i versamenti di somme pari o inferiori a 1.000 euro, a condizione che non ci siano crediti in compensazione. Inoltre, la presentazione del modello F24 cartaceo è ammessa anche per i pagamenti tramite modelli precompilati dell’ente impositore (ad esempio i Comuni per la riscossione dell’IMU), con saldo finale superiore a 1.000 euro, purché non vengano indicati crediti in compensazione e sui pagamenti rateali in corso (al 1° ottobre 2014), da parte di soggetti non titolari di partita IVA, precisando che è possibile continuare a utilizzare, fino al 31 dicembre 2014, il modello F24 cartaceo anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure qualora il saldo finale sia pari a zero.
Il modello F24 cartaceo può essere presentato anche da chi ha diritto alle agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (Equitalia) e dai contribuenti oggettivamente impossibilitati ad avere un conto corrente.