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Lavoro autonomo occasionale_art. 2222 codice civile

Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronicaIn data 11 gennaio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL ha diffuso la nota n. 29 del 11/01/2022 contenente le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionale introdotto dall’art. 13, D. L. 146/2021 (cosiddetto Decreto fisco-lavoro), che ha modificato l’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008 (Decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). 
La prima indicazione in merito ai soggetti obbligati e all'ambito di applicazione di questo nuovo adempimento è che questo nuovo obbligo di comunicazione preventiva "interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori." 
Tale formulazione si pensa che possa essere interpretata nel senso che siano esclusi dal nuovo adempimento i soggetti titolari di solo codice fiscale.
Ci si può interrogare perché, essendo la norma emanata ai fini di contrastare il lavoro irregolare, gli enti in possesso di solo codice fiscale siano esentati, ma la nota dell'INL specifica nel modo su citato, pertanto, salvo successive nuove indicazioni, si crede che l'obbligo di comunicazione preventiva non riguardi le associazioni titolari di solo codice fiscale.
Le associazioni titolari di partita IVA dovranno, invece, considerarsi fra i soggetti tenuti al rispetto del nuovo adempimento di comunicazione preventiva.
Non è chiaro se solo per i rapporti di lavoro occasionale coinvolti nella sfera commerciale delle proprie attività oppure anche per i rapporti di lavoro occasionale relativi alla sfera istituzionale delle proprie attività.
Nell'incertezza del quadro, adottando un comportamento prudenziale, si valuta che a tutt'oggi sia opportuno per un'associazione titolare anche di partita IVA non distinguere l'ambito di attività in cui i collaboratori con rapporto di lavoro occasionale siano coinvolti.
Si ha notizia che il Forum Nazionale del Terzo Settore stia sottoponendo quesiti specifici al Ministero affinché vengano chiariti gli aspetti particolari del mondo associativo. 
La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
Sul piano operativo si rinvia alle modalità già previste dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 per il lavoro intermittente,  la mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

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